Deposito legale
La nuova legge sul deposito legale prevede la creazione di due archivi della produzione editoriale italiana, uno nazionale, in cui convergono due copie di ogni documento di interesse culturale pubblicato in Italia (fisicamente collocato presso le Biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze) e uno regionale, in cui convergono due copie di ogni documento di interesse culturale pubblicato nella regione.
Gli editori, a cui la nuova normativa impone l’onere del deposito legale, dovranno quindi inviare quattro copie di ogni loro pubblicazione:
- 1 copia alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
- 1 copia alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
- 2 copie all’archivio regionale della regione competente.
Sono previsti casi di esonero parziale, per i quali il soggetto depositante potrà consegnare una sola copia delle pubblicazioni:
- documenti che abbiano una tiratura limitata, non superiore ai 200 esemplari;
- documenti che abbiano un valore commerciale non inferiore a 15.000,00 euro per ciascuna copia;
- documenti contenenti musica a stampa;
- documenti che abbiano una tiratura fino a 500 esemplari e un valore di ciascuna copia non inferiore a 10.000,00 euro, per i quali l’editore dovrà presentare domanda di esonero parziale al Ministero per i Beni e le Attività Culturali o alla Regione competente (art. 9 DPR 252/2006).
Le due copie previste dalla nuova normativa per l’Archivio della produzione editoriale regionale vanno inviate, dagli editori della provincia dell’Aquila, alla Biblioteca Provinciale “Salvatore Tommasi”, in quanto istituto depositario per la provincia dell’Aquila ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 549 del 4 giugno 2007, pubblicata sul B.U.R.A. n. 45 dell’8 agosto 2007.
I soggetti obbligati al deposito legale sono:
- L’editore o, comunque, il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
- Il tipografo, ove manchi l’editore;
- Il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari (art. 3 L. 106/2004).
Non sono soggetti a deposito legale (art. 8 DPR 252/2006):
estratti, bozze di stampa, registri e modulistica, mappe catastali, materiale di ordinaria e minuta pubblicità per il commercio, ristampe inalterate, documenti ad uso interno e privato.
Per le violazioni alle norme sul deposito legale (art. 7 L. 106/2004) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.
La sanzione è ridotta ad una misura compresa tra un terzo e due terzi qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza del termine previsto dalla legge, sempreché la violazione non sia stata ancora accertata.
Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti.