Guida all'invio dei documenti alla Biblioteca Provinciale dell'Aquila
In applicazione della legge 15 aprile 2004, n. 106 e del regolamento di attuazione emanato con DPR 3 maggio 2006, n. 252, gli editori della provincia dell’Aquila devono consegnare alla Biblioteca Provinciale “Salvatore Tommasi”, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, due copie di libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa. Le due copie dovranno essere consegnate alla Biblioteca Provinciale “Salvatore Tommasi” deputata, in quanto istituto depositario, alla conservazione delle produzioni editoriali,
Su ciascuna copia va apposta la scritta (art. 10 DPR 252/2006):
“Esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106”
Le pubblicazioni devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, che dovrà contenere tutte le informazioni utili ad una loro agevole identificazione.
Le pubblicazioni vanno racchiuse in plichi che devono recare all’esterno la dicitura:
“Esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106”
nonché il nome o la ragione sociale del soggetto obbligato al deposito e il suo domicilio e sede legale (art. 10 – DPR 252/2006).
Su ogni documento consegnato devono essere apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
- nome e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito;
- anno di effettiva pubblicazione o produzione o diffusione in Italia;
- codice identificativo corrispondente (ISBN oppure ISSN) se utilizzato.
L’attestazione dell’avvenuta consegna sarà data dalla Biblioteca Provinciale “Salvatore Tommasi” che, verificato il plico dei documenti, restituirà, opportunamente vidimata, una copia dell’elenco che li accompagna al depositante (art. 7 DPR 252/2006).