CICAS

Strumenti a sostegno del reddito messi a disposizione dal Comitato Regionale per le Crisi Aziendali e di Settore (CICAS) e relativa modulistica.

Verbale CICAS del 29/07/2010
Conferenza dei Servizi del 02/08/2010
Modulistica allegata 

Si comumca che i lavoratori interessati dalI'intervento di cui al punto 2, lettera d), del Verbale C.I.C.A.S. del 29/07/2010, sono quelli gia beneficiari di analogo provvedimento di cui al punto e) del verbale C.I.c.A.S. del 29/01/2010 e del punto f) del verbale .c.I.C.A.S. del 10/11/2009. Tanto a correzione di errore materiale in fase di trascrizione del provvedimento. 

STRUMENTI A VANTAGGIO DEI DATORI DI LAVORO

 

 

LAVORATORI PERCETTORI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA = ASSUNZIONI AGEVOLATE

Quale strumento: Oltre ai Programmi indirizzati proprio al reinserimento dei lavoratori “svantaggiati” la normativa nazionale mette già a disposizione strumenti finalizzati ad agevolare l’assunzione dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga.

Chi può fruirne: i datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla medesima legge n. 223 del 1991. Trattasi di un beneficio concesso dall'INPS e cioè un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo e' erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991 (cfr. art. 7 ter, comma 7, L. 33/09).

A chi rivolgersi: alle sedi INPS territorialmente competenti. Con circolare INPS n. 5 del 13 gennaio 2010 l’Istituto ha dettato le disposizioni attuative del provvedimento di legge.

 

GRANDI AZIENDE CESSANO IN ASSENZA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI = AMMORTIZZATORI IN DEROGA

Quale strumento: Oltre alla gestione territoriale degli ammortizzatori sociali in deroga tramite il Comitato C.I.C.A.S., la normativa di legge nazionale offre strumenti alle aziende le quali siano costrette ad effettuare licenziamenti collettivi che coinvolgano un numero rilevante di risorse le quali non avrebbero diritto ad accedere ad ammortizzatori ordinari perché operanti in settori particolari (quale quello dei call-center ad esempio). 

Chi può fruirne: i lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. A questi può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009/2010 agli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente  (cfr. art. 19, comma 10 bis, L. 2/09 e s.m. e i.).

A chi rivolgersi: agli Uffici territoriali preposti alla gestione delle vertenze collettive di lavoro tra i quali la Provincia dell’Aquila.

News:

Tale strumento è stato di recente prorogato sino al 31 dicembre 2010.

 

IN DISOCCUPAZIONE CON 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE = REINSERIMENTO AGEVOLATO

Quale strumento: dal 1° gennaio 2010 i lavoratori che trovandosi in condizioni non derivanti da sospensioni dal lavoro (disoccupazione) siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e vengano reinseriti con un inquadramento retributivo inferiore di almeno il 20% rispetto alle mansioni di provenienza, viene riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data del diritto al pensionamento di vecchiaia. 

Chi può fruirne: i lavoratori percettori di un trattamento integrativo non derivante da sospensioni dal lavoro (cfr. commi 132 e 133 legge finanziaria 2009-2010).

A chi rivolgersi: il versamento della contribuzione figurativa è a carico dell’INPS.

 

OVER 50 = ASSUNZIONI AGEVOLATE

Quale strumento: dal 1° gennaio 2010 i datori di lavoro che assumano lavoratori Over 50 disoccupati possono beneficiare di un abbattimento contributivo che si sostanzia in un pagamento del contributo a carico del datore di lavoro stesso pari al 10% rispetto a quello che avrebbero pagato in assenza di tale beneficio.

La durata del beneficio è prorogata per quei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o beneficiari dell’indennità di disoccupazione.

Chi può fruirne: i lavoratori disoccupati o quelli percettori della mobilità o dell’indennità di disoccupazione.

A chi rivolgersi: ai propri consulenti per ciò che riguarda i datori di lavoro ed alle sedi INPS.

 

PERCETTORI DISOCCUPAZIONE = ASSUNZIONI AGEVOLATE

Quale strumento e chi può fruirne: i datori di lavoro che non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni di lavoro (ovvero cig) e che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione (anche edile), è concesso dall'INPS (a domanda) un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilita' di trattamento di sostegno al reddito non erogate.

A chi rivolgersi: le modalità di attuazione dovranno essere stabilite da un decreto ministeriale.

 

NEWS:

CON DECRETO MINISTERIALE SONO STATE DETTATE LE LINEE GUIDA PER AVVIARE I LAVORATORI PERCETTORI DI CASSA INTEGRAZIONE ANCHE IN DEROGA VERSO PERCORSI DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ANCHE ALL’INTERNO DELL’AZIENDA DI PROVENIENZA CON POSSIBILITA’ DA PARTE DELL’AZIENDA STESSA DI INTEGRARE L’IMPORTO PERCEPITO DAL LAVORATORE A TITOLO DI CASSA INTEGRAZIONE.

PRESTO TRAMITE AVVISI PUBBLICI VERRANNO MESSI A DISPOSIZIONE BONUS ASSUNZIONALI:

12 MILA EURO PER OGNI CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

8 MILA EURO PER OGNI CONTRATTO DI APPRENDISTATO

10 MILA EURO PER OGNI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO

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